Col divorzio si scioglie definitivamente il legame tra i coniugi. Legame personale, non economico. Quest’ultimo permane sempre (se stabilito), tuttavia quello che può mutare è la cifra indicata da sentenza o accordo, di cui si potrà chiedere in ogni tempo la riduzione, l’aumento o – in rari casi – persino l’azzeramento. 

Gli orientamenti sono differenziati:

A) CASI DI POSSIBILI REVISIONI AL RIBASSO

  1. Nuova famiglia: solo se si accerta che le circostanze sopravvenute hanno causato un effettivo depauperamento dell’obbligato (Cass. 6289/14);
  2. Perdita di lavoro (Cass. 21670/14);
  3. Obbligo di trasferta: importo più basso per il padre che debba sostenere i costi di trasferta per vedere il figlio (es. in altra regione, Trib. Perugia 31/01/14).

B) CASI DI POSSIBILE REVISIONE AL RIALZO

  1. Incidenza della casa: se il marito rifiuta di lasciare casa, di cui non è titolare né assegnatario, la moglie proprietaria di cas può pretendere un assegno più alto per sostenere le spese di locazione di un nuovo alloggio;
  2. Eredità: se l’obbligato riceve una sostanziosa eredità, può vedersi anche raddoppiare l’importo, anche in caso di lascito successivo alla separazione (Cass. 932/14);
  3. Passatempo costosi del marito obbligato (Cass. 2574/15).

C) OBBLIGO CONFERMATO SENZA MODIFICHE

  1. Modesto miglioramento economico: assegno fermo se il miglioramento dell’obbligato non è tale da cambiare radicalmente l’equilibrio tra le parti nel giudizio divorzile (Cass. 1165/14);
  2. Parenti: assegno fermo anche quando sia venuto a mancare l’aiuto dei parenti, a meno che non si dimostri che, fino ad allora, il pagamento era stato onorato solo grazie a quel supporto (Trib. Milano 19/03/14);
  3. Salute: non riconosciuta la riduzione dell’assegno nonostante il peggioramento dello stato di salute del beneficiario, a meno che non se ne provi la reale incidenza sulle condizioni economiche (Cass. 4416/14);
  4. Affari sbagliati: assegno invariato anche in caso di scelte economico-finanziarie poco oculate (es. acquisto immobiliare inopportuno, Cass. 14143/14). 

Da: il Sole24Ore del 27 aprile 2015