Caso: nel 2001 un Comune notifica cartella di pagamento Tarsu per l’anno 2000. Il contribuente non paga, e nel 2009 Equitalia noticava ingiunzione di pagamento. Dopo otto anni dalla prima notifica, il debito fiscale è da intendersi prescritto?

No. Occorre fare una breve digressione sulla distinzione – sottile ma icastica nel diritto civile – tra decadenza e prescrizione del diritto. Le categorie hanno proprie rationes che non devono essere confuse tra loro.

L’art. 1 comma 163 l. n. 296/2006 dice che “la cartella per il pagamento di un tributo locale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale l’accertamento è divenuto definitivo”.

La decadenza consiste nell’onere di un determinato comportamento il cui compimento è condicio sine qua non per l’esercizio di un diritto: sempre restando in tema di diritto tributario, il contribuente ha il diritto di impugnare un provvedimento della PA, ma decade da esso se non notifica ricorso all’ente impositore entro 60 giorni. Analogamente, se un Comune vuole recuperare la tarsu accertata nel corso del 2005, deve notificare la relativa cartella entro la fine del 2008 (terzo anno successivo al 31/12/2005). In questi esempi si incappa in una decadenza, e non in una prescrizione, poichè non si è compiuto l’atto dovuto in termini. L’art. 2966 c.c. espressamente afferma: “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge”.

Altro nucleo giuridico è perimetrato dall’art. 2967 c.c.: “Nei casi in cui la decadenza è impedita il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione”. Quest’ultima prevede l’estinzione del diritto (già attivato impedendo la decadenza) quando il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge (cfr. art. 2934 c.c.).

Nel caso in oggetto, il Comune nel 2001 impedisce che il diritto decada notificando in termini la cartella di pagamento. Tale diritto non è ancora prescritto: per consolidata giurisprudenza nonchè per quasi unanime dottrina, pressochè tutti i crediti tributari si prescrivono nel termine ordinario, id est dieci anni (cfr. Cass. n. 2941/2007). Si ricorda infine che la prescrizione può essere interrota con un atto idoneo a manifestare la voluntas del creditore di perseverare nella propria pretesa; dalla data di tale frattura inizia quindi a decorrere nuovo termine decennale.

Edit: con sentenza n. 4283/2010, come segnalato da alcuni lettori, la Cassazione ha fissato la prescrizione in cinque anni.